Se la revoca dell'aggiudicazione definitiva comporti l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Premassima
a) Se la revoca dell'aggiudicazione definitiva comporti l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
b) Se per ottenere, ai fini risarcitori, la pronuncia del giudice sulla eventuale illegittimità del provvedimento impugnato, il cui annullamento non risulti più utile per il ricorrente, sia necessaria la domanda o comunque una espressa dichiarazione di interesse.
c) Se la revoca del provvedimento impugnato possa ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente.
d) Se sussista l'onere della prova di resistenza in caso di censure avverso l'aggiudicazione che non siano idonee a determinare la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria.
e) Se per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice sia necessario dimostrarne la inattendibilità e l'insostenibilità ovvero l'errore di fatto. [F] Sull'idoneità del voto espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla Commissione nell'apprezzamento delle offerte. [G] Se sussista il divieto della contestuale valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica dell'offerta nel caso in cui lo scrutinio della commissione giudicatrice riguardi unicamente la componente qualitativa della stessa. [H] Se gli apprezzamenti dei singoli commissari siano destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale.
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