Consiglio di Stato, Sezione V, 9 novembre 2020
[A] Se la notifica ad un indirizzo p.e.c. errato sia nulla o inesistente. [B] Se la costituzione della parte intimata comporti la sanatoria della nullità. [C] Se la sanatoria per raggiungimento della scopo sia impedita dall’avvenuta costituzione dell’intimato “al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione”. [D] Se il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara legittimi l’esclusione dalla gara.