[A] Se la stazione appaltante che ritenga non rilevanti le pregresse vicende professionali debba motivare l’ammissione alla gara. [B] Se la pregressa vicenda professionale che appaia ictu oculi di particolare rilevanza imponga particolari oneri di motivazione. [C] Sul decorso del tempo dall’illecito professionale alla luce del principio di proporzionalità. [D] Se la stazione appaltante conservi un’autonoma sfera di discrezionalità in relazione ai fatti considerati causa di esclusione da un’altra stazione appaltante. [E] Se ai fini della decorrenza del termine triennale dell’illecito professionale rilevi la data del “fatto storico” o quella della qualificazione giuridica del fatto. [F] Se il concorrente sia tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere.
SENTENZA N. ****
[A] La stazione appaltante che procede all’ammissione alla gara di un’impresa, non ritenendo rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per facta conclu...