Salta al contenuto principale
Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597 Direttori: Avv. Francesco Barchielli, Avv. Giuseppe Gratteri e Avv. Gherardo Lombardi
Consiglio di Stato Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) 104.2010. Art. 122 (Inefficacia del contratto negli altri casi) Riservato agli abbonati

Sulle caratteristiche del consorzio stabile e se il consorzio fra imprese artigiane possa giovarsi del cd. cumulo alla rinfusa.

Scarica il PDF Pubblicato il 3 maggio 2021

Condividi questo articolo

Appalti & Ricorsi Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici · ISSN 2785-5597

Sulle caratteristiche del consorzio stabile e se il consorzio fra imprese artigiane possa giovarsi del cd. cumulo alla rinfusa.

Consiglio di Stato, Sezione III, 26 aprile 2021 · Avv. Giuseppe Gratteri · 3 maggio 2021

Premassima

a) Sulle caratteristiche del consorzio stabile e se il consorzio fra imprese artigiane possa giovarsi del cd. cumulo alla rinfusa.

b) Se la domanda risarcitoria debba ritenersi compresa nella domanda di subentro.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Ricorsi.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulle caratteristiche del consorzio stabile e se il consorzio fra imprese artigiane possa giovarsi del cd. cumulo alla rinfusa.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →