Autore: giuseppe - Pubblicato il 27 settembre 2019
[A] Se la presenza del delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni faccia decorrere il termine per ricorrere ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a. vigente ratione temporis. [B] Se la cessione di ramo d’azienda comporti per il cedente in via automatica la perdita delle proprie qualificazioni. [C] Se il principio affermato dall’art. 51 del d. lgs. 163/2006 dell’ammissibilità di modifiche soggettive dei concorrenti anche nella fase di aggiudicazione dell’appalto, previo accertamento dei requisiti previsti, possa ritenersi tuttora applicabile. [D] Sull’onere della prova della distorsione del confronto concorrenziale di cui all’art. 80, lett. m, D. Lgs. 50/2016 e se sia sufficiente al riguardo la circostanza che un subappaltatore sia designato da due o più concorrenti.
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