[A] Sulle differenze tra la reticenza e la falsità dichiarativa, nonché tra gli illeciti dichiarativi endoprocedimentali e la fattispecie escludente di cui all’art. 80, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016. [B] Se solo la previa iscrizione nel casellario informatico legittimi la valorizzazione, a fini escludenti, di ogni omissione dichiarativa. [C] Se sussista a carico dei concorrenti l’obbligo dichiarativo degli illeciti professionali temporalmente anteriori al triennio.
SENTENZA N. ****
1. Deve evidenziarsi (in coerenza alle puntualizzazioni di Cons. Stato, ad. plen. n. 16/2020): a) che la reticenza dichiarativa (nella specie correlata all’omessa allegazione di precedenti esclusioni) – seppure non legittimi di per sé l’attivazione di un automatismo espulsivo – può e deve essere apprezzata dalla staz...