Sulle differenze tra l'art. 76 D. Lgs. 50/2016 e l'art. 79 D. Lgs 163/2006 con le conseguenti ricadute in ordine all'onere di comunicazione dell'aggiudicazione.
Premassima
a) Sulle differenze tra l'art. 76 D. Lgs. 50/2016 e l'art. 79 D. Lgs 163/2006 con le conseguenti ricadute in ordine all'onere di comunicazione dell'aggiudicazione.
b) Se il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorra sempre dal momento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
c) Se il ricorrente possa beneficiare ai fini dell'impugnazione della dilazione temporale di 15 giorni di cui all'art. 76, comma 2, D. Lgs. 50/2016.
d) Sulle conseguenze in ordine alla decorrenza del termine per ricorrere qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l'accesso.
e) Se la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione sia surrogabile dalla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio. [F] Se, indipendentemente dalla comunicazione dell'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016, viga la regola generale di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a. della “piena conoscenza” dell'aggiudicazione. [G] Se sia in termini il ricorrente che, in difetto di comunicazione dell'aggiudicazione, abbia presentato istanza di accesso mesi dopo l'intervenuta aggiudicazione. [H] Se la revoca dell'aggiudicazione nell'esecuzione del servizio consegnato in via d'urgenza rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo. [I] Se l'amministrazione aggiudicatrice sia obbligata alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario
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