[A] Se la normativa europea in materia di appalti dei settori speciali si applichi solo agli appalti direttamente afferenti alle attività proprie dei settori speciali o anche a quelli strumentali a tali attività. [B] Se la disciplina sulla revisione prezzi abbia carattere speciale rispetto all’art. 1664 c.c. [C] Se la disciplina euro-unitaria osti all’esclusione della revisione prezzi negli appalti dei settori speciali. [D] Se il rinvio della trattazione della causa da parte del giudice consenta nelle ulteriori difese scritte la formulazione di richieste prima non svolte. [E] Se possa farsi luogo a revisione dei prezzi qualora questa non sia stabilita nella lex specialis.
[A] Se sia da escludersi in assoluto l'impugnabilità del parere non vincolante dell'ANAC. [B] Se sia ammessa la memoria di replica in difetto di memoria conclusionale avversaria. [C] Se l'azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo sia soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo. [D] Se in presenza di risoluzione consensuale sia ammissibile l’interpello ex art. 110 D. Lgs. 50/2016.