Salta al contenuto principale
Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597 Direttori: Avv. Francesco Barchielli, Avv. Giuseppe Gratteri e Avv. Gherardo Lombardi
T.A.R. Lazio RM Art. 204. (Ricorsi giurisdizionali) Art. 71. (Bandi di gara) Riservato agli abbonati

L'Adunanza Plenaria sulla legittimazione a impugnare il bando di gara e sulla sua impugnazione immediata o differita.

Scarica il PDF Pubblicato il 15 dicembre 2018

Condividi questo articolo

Appalti & Ricorsi Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici · ISSN 2785-5597

L'Adunanza Plenaria sulla legittimazione a impugnare il bando di gara e sulla sua impugnazione immediata o differita.

TAR Lazio Roma, Sezione III quater, 6 dicembre 2018 · giuseppe · 15 dicembre 2018

Premassima

a) L'Adunanza Plenaria sulla legittimazione a impugnare il bando di gara e sulla sua impugnazione immediata o differita.

b) Sui casi in cui chi non ha partecipato alla gara è legittimato a impugnare il bando.

c) Sulle clausole escludenti del bando di gara.

d) Sui modi in cui è ammissibile la rettifica dell'errore materiale del bando di gara.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Ricorsi.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: L'Adunanza Plenaria sulla legittimazione a impugnare il bando di gara e sulla sua impugnazione immediata o differita.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →