SOLLEVATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 186 BIS, COMMA 6, L.F.
Premassima
a) SOLLEVATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 186 BIS, COMMA 6, L.F.
b) I dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 186 bis, comma 6, R.d. 16 marzo 1942, n. 267.
c) Se l'art. 186 bis, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sia stato abrogato implicitamente dall'art. 80, comma 5, lett. b), D. Lgs. 50/2016.
d) Il regime di responsabilità del mandatario non può giustificare la diversità di disciplina rispetto all'impresa singola stabilita dall'art. 186 bis, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
e) Non è giustificabile la diversità di disciplina tra mandataria e mandante stabilita dall'art. 186 bis, comma 6, R.d. 16 marzo 1942, n. 267.
f) Il divieto contenuto nell'art. 186 bis, comma 6, L.F. viola l'art. 41 Cost. e [F] l'art. 97 Cost.
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