Consiglio di Stato, Sezione V, 21 febbraio 2024
[A] Se il requisito relativo ai servizi di ingegneria e di architettura in più categorie e ID debba essere inteso come requisito unico da soddisfare cumulativamente dai membri del raggruppamento. [B] Sulla natura intellettuale o meno di un servizio ai fini dell’indicazione di costi di manodopera ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016. [C] Sul riparto di competenze fra le categorie professionali dell’ingegnere e dell’architetto. [D] Se la previsione di interventi su un immobile soggetto a vincolo paesaggistico comporti la competenza esclusiva dell’architetto ai sensi dell’art. 52, comma 2 , r.d. n. 2537 del 1925.