[A] Se nel concetto di “grave illecito professionale” vi rientrino anche le risoluzioni contrattuali comminate da stazioni appaltanti diverse da quella che ha indetto la gara. [B] Se la motivazione di non gravità dell’illecito possa risultare anche implicita con l’ammissione alla gara dell’impresa. [C] Se ai fini del “grave illecito professionale” rilevino le risoluzioni contrattuali comminate nei confronti di altre imprese successivamente incorporate per fusione. [D] Sulla rilevanza ai fini del “grave illecito professionale” delle penali contrattuali e se sia vincolante il criterio dell’1 per cento sull’importo contrattuale indicato nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’ANAC.
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