[A] Sull’onere dichiarativo dei concorrenti circa i fatti che possono incidere sulla valutazione di affidabilità [B] Sulla valutazione compiuta dalla stazione appaltante delle informazioni false e fuorvianti rese dall’operatore economico.
SENTENZA N. ****
1. L’operatore economico ha l’obbligo di indicare tutti i fatti ed i rilievi che possono, in astratto, rilevare ai fini della valutazione della propria affidabilità. 2. Al di fuori delle ipotesi di esclusione obbligatoria, la stazione appaltante deve procedere ad una valutazione motivata sul rilievo che assumono i f...