Consiglio di Stato, Sezione V, 21 luglio 2020
Autore: giuseppe - Pubblicato il 2 agosto 2020
[A] Se ai fini dell’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), D. Lgs. n. 50/2016, sia comunque necessario un precedente provvedimento di risoluzione contrattuale. [B] Sulla motivazione che la stazione appaltante deve fornire in ordine alla gravità della violazione ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), D. Lgs. n. 50/2016. [C] Se il sindacato giurisdizionale debba limitarsi alla motivazione del provvedimento di esclusione
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