Se la revisione prezzi possa essere ammessa anche dalle norme dell’ordinamento civile, di cui agli artt. 1664 e 1467 c.c.
SENTENZA N. ****
Il richiamo all’art. 1467 cod. civ.. Quest’ultima norma è, infatti, previsione rientrante nello statuto generale del contratto che contempla un’ipotesi di risoluzione giudiziale. Trattasi, pertanto, di rimedio solutorio (e non manutentivo) del contratto, al più, proponibile con domanda dinanzi alla A.G.O., rimedio che n...