[A] Se il principio di equivalenza si applichi indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti. [B] Se i concorrenti siano onerati di una apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto. [C] Se l’omessa allegazione di una scheda tecnica inerente alla descrizione dei prodotti indicati nell’offerta definita “essenziale” dalla lex specialis legittimi l’immediata esclusione del concorrente. [D] Sull’ipotesi in cui la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara si risolva in un “aliud pro alio” idoneo a giustificare l’esclusione dalla selezione.
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