[A] Se sia sanabile la notifica della cartella esattoriale effettuata mediante la trasmissione di un “file” con estensione “pdf”, anziché “p7m”. [B] Se la definitività dell’accertamento tributario decorra dalla notifica della cartella esattoriale o dalla comunicazione dell'avviso di accertamento. [C] Se, a fronte dell’attestazione dell’Agenzia delle Entrate di violazioni fiscali definitivamente accertate, sia consentita alla stazione appaltante un’autonoma valutazione della questione. [D] Sul requisito della “gravità” del debito tributario. [E] Se il requisito della regolarità fiscale sia sussistente a fronte dell’istanza di rateizzazione presentata dal concorrente.
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