[A] Se la notifica ad un indirizzo p.e.c. errato sia nulla o inesistente. [B] Se la costituzione della parte intimata comporti la sanatoria della nullità. [C] Se la sanatoria per raggiungimento della scopo sia impedita dall’avvenuta costituzione dell’intimato “al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione”. [D] Se il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara legittimi l’esclusione dalla gara.
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