[A] Sulla possibilità di modificare le singole categorie di lavorazioni riferite alle imprese del RTI rispetto a quanto indicato in sede di offerta. [B] Sulla definizione dell’errore materiale suscettibile di correzione nelle gare pubbliche. [C] Se l’attribuzione delle diverse categorie di lavorazioni e delle quote di partecipazione alle imprese componenti il raggruppamento temporaneo possa essere modificato attraverso il soccorso istruttorio.
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