TAR Lazio RM, Sezione I, 13 luglio 2020
Autore: giuseppe - Pubblicato il 16 luglio 2020
[A] Se le condotte rilevanti ai sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 coincidano con quelle comportanti l’esclusione ex art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. [B] Se una “falsa dichiarazione” che per la stazione appaltante non comporta l’esclusione possa giustificare l’irrogazione di sanzioni da parte dell’ANAC. [C] Sul potere di annotazione da parte dell’ANAC nel casellario informatico di notizie ritenute “utili”. [D] se l’elenco delle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 debba ritenersi tassativo e sull’obbligo di motivazione dell’ANAC.
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