[A] Se a fronte del d.u.r.c. negativo residuino margini di valutazione sulla gravità delle violazioni contributive. [B] Sulle fattispecie non ostative al rilascio del d.u.r.c. previste dal D.M. del 2007. [C] Se il cd. preavviso di d.u.r.c. negativo si applichi al rapporto tra l’operatore economico e la stazione appaltante. [D] Sull’ambito di applicazione dell’articolo 6, comma 8, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo alla decadenza dell’autorizzazione al sub appalto in presenza di due d.u.r.c. negativi consecutivi.
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