[A] Se ai fini del rispetto dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 sull’indicazione del costo della manodopera sia sufficiente la sottomissione delle controinteressate all’obbligo loro imposto dalla lettera di invito. [B] Se l’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 sia applicabile alle procedure sotto soglia comunitaria. [C] Sulle ipotesi in cui il mancato inserimento dei costi della manodopera può essere ritenuto scusabile (ed emendabile in sede di soccorso istruttorio) in conformità al principio espresso dalla Corte di giustizia UE.
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