[A] Sulla differenza tra oneri della sicurezza da rischio interferenziale e oneri della sicurezza aziendali e sulle relative fonti normative. [B] Se l’appalto avente ad oggetto la fornitura e gestione di una piattaforma informatica sia qualificabile come servizio di natura intellettuale non soggetto all’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/16. [C] Se siano nulle le clausole del disciplinare di gara che prevedono l’esclusione per la mancata specifica indicazione dei costi aziendali della sicurezza per i servizi di natura intellettuale.
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