Consiglio di Stato, Sezione V, 20 settembre 2019
Autore: giuseppe - Pubblicato il 25 settembre 2019
[A] Sulle differenze tra l'art. 76 D. Lgs. 50/2016 e l'art. 79 D. Lgs 163/2006 con le conseguenti ricadute in ordine all'onere di comunicazione dell'aggiudicazione. [B] Se il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorra sempre dal momento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. [C] Se il ricorrente possa beneficiare ai fini dell'impugnazione della dilazione temporale di 15 giorni di cui all’art. 76, comma 2, D. Lgs. 50/2016. [D] Sulle conseguenze in ordine alla decorrenza del termine per ricorrere qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l’accesso. [E] Se la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione sia surrogabile dalla pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio. [F] Se, indipendentemente dalla comunicazione dell’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016, viga la regola generale di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. della “piena conoscenza” dell’aggiudicazione. [G] Se sia in termini il ricorrente che, in difetto di comunicazione dell'aggiudicazione, abbia presentato istanza di accesso mesi dopo l'intervenuta aggiudicazione. [H] Se la revoca dell’aggiudicazione nell’esecuzione del servizio consegnato in via d’urgenza rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo. [I] Se l’amministrazione aggiudicatrice sia obbligata alla revoca in autotutela dell’aggiudicazione per fatto imputabile all’aggiudicatario
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