Autore: giuseppe - Pubblicato il 22 settembre 2019
[A] Se il giudice amministrativo possa conoscere delle certificazioni di regolarità fiscale rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. [B] Sulla violazione tributaria “definitivamente accertata” ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g), D. Lgs 50/2016. [C] Se per impedire la definitività della violazione tributaria debba essere impugnato l'avviso di accertamento o la cartella esattoriale. [D] Se la sospensione della riscossione del credito tributario disposta in via amministrativa incida sul termine di impugnazione della cartella di pagamento. [E] Se l'irregolarità fiscale sia sanata dalla transazione fiscale successiva alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
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