[A] Se la regola stabilita dall’art. 77, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 e la conseguente salvezza dell’attività procedimentale medio tempore posta in essere esente dai vizi riscontrati in sede giurisdizionale, sia applicabile qualora sia stata annullata l’aggiudicazione per illegittimità della fase valutativa delle offerte tecniche. [B] Se la Commissione giudicatrice possa assegnare alle offerte tecniche coefficienti numerici non in linea con i valori fissi indicati dalla griglia di valutazione prevista dalla lex specialis. [C] Sul principio per cui la Commissione giudicatrice è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando.
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