T.A.R. Abruzzo PE, Sezione I, 3 giugno 2019
Autore: giuseppe - Pubblicato il 12 giugno 2019
[A] Se nel rito super-accelerato di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., sia applicabile l’art. 42 comma 1 c.p.a. che fa decorrere il termine per proporre ricorso incidentale dalla notifica del ricorso principale. [B] Sull'intervento della Corte UE in ordine al rito super-accelerato e sulle implicazioni in relazione alla decorrenza del termine del ricorso incidentale. [C] Sulla distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali. [D] Se l’operatore economico possa supplire alla carenza di requisiti solo tramite l’istituto dell’avvalimento o anche attraverso il subappalto. [E] Sui criteri di interpretazione della lex specialis. [F] Se possa supplirsi alla carenza di un requisito mediante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis), D. Lgs. 50/2016.
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE