[A] Se negli appalti di servizi e forniture operi il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza. [B] Se operi il soccorso istruttorio in presenza di una previsione chiara del bando di gara alla luce del principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti. [C] Se il cessionario di ramo di azienda risenta delle eventuali cause di esclusione dalla gara riguardanti il cedente. [D] Se la contestazione in giudizio della risoluzione intimata dalla stazione appaltante escluda la configurabilità della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), D. Lgs. 50/2016.
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