[A] Se l’obbligo previsto dall’art. 48, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 di specificare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sussista anche in capo al R.T.I. di tipo “orizzontale”. [B] Se la specificazione contenutistica e non solo percentuale delle parti del servizio demandate a ciascuna delle imprese raggruppate qualifichi il RTI come verticale. [C] Se l’obbligo di specificare le parti del servizio assunte da ciascuna delle imprese raggruppate - in forza “orizzontale” o “verticale” – possa essere assolto in termini contenutistici e/o quantitativi.
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