[A] Se la mancata indicazione del corretto importo dei costi della sicurezza aziendale comporti l’esclusione dell’offerente interessato. [B] Sui limiti alla possibilità di rimodulare in sede di verifica dell’anomalia le voci di costo dell’offerta. [C] Se in sede di giustificazione della congruità dell’offerta possano modificarsi i costi aziendali per la sicurezza. [D] Sul principio del risultato in relazione a un contraente che abbia indicato costi della sicurezza insufficienti.
SENTENZA N. ****
[A] In sede di giustificazione dei costi della manodopera o della sicurezza indicati nell’offerta economica, la mancata indicazione del corretto importo dei costi della sicurezza aziendale, al pari dell’omessa integrale indicazione, comporta l’esclusione dell’offerente interessato, a prescindere anche dall’incidenza d...