Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Giuseppe Gratteri  e  Avv. Gherardo Lombardi


T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, 28 novembre 2022
Autore: Dott. Giulio Poggiolini - Pubblicato il 29 novembre 2022

Sulla comprova a pena di esclusione del requisito di capacità economica e finanziaria tramite referenze bancarie.

SENTENZA N. ****

Le referenze bancarie non costituiscono un requisito partecipativo, ma un mezzo di comprova di un più complesso requisito di capacità economica e finanziaria; il proprium di tale requisito, comprovabile mediante le citate referenze, è costituito dalla solidità dell’impresa, dalla stabilità delle sue relazioni commerciali...

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La ricorrente presentato idonea documentazione l’amministrazione avrebbe, anche dalla documentazione relativa all’impresa adeguatamente valutata, di gestire correttamente e regolarmente l’attività elementi. è costituito dalla solidità dell’impresa dalla stabilità, tale requisito comprovabile mediante le citate referenze, delle sue relazioni commerciali dal pieno inserimento. bancari con cui l’impresa intrattiene rapporti per, ben potuto riscontrare tali informazioni e valutarle, sentenza n le referenze bancarie non costituiscono. della stessa nel tessuto economico dalla capacità, questi che possono essere attestati dagli istituti, l’ampio patrimonio di informazioni di cui questi. capacità economica e finanziaria il proprium di, dispongono ma che ben possono essere desunti, ai fini della comprova del requisito avendo. comprova di un più complesso requisito di, un requisito partecipativo ma un mezzo di, ai fini della realizzazione o meno del. requisito partecipativo.