Sulla motivazione delle annotazioni che non rientrano tra quelle tipizzate come atto dovuto ex art. 213, comma 10 del D.lgs n. 50/2016.
SENTENZA N. ****
Va rilevato che in ordine all’esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attint...