[A] Se sia derogabile l’art. 120, comma 6, c.p.a. sulla definizione dei giudizi alla camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare. [B] Sull’operatività del principio del ne bis in idem in ambito processuale.
SENTENZA N. ****
[A] L’art. 120, comma 6, prima parte, c.p.a. prevede che, in materia di giudizi aventi ad oggetto procedure di evidenza pubblica, il giudizio è di norma definito alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare (ove proposta).
In ogni caso rimette al Collegio la valutazione della sussistenza o meno...