Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Giuseppe Gratteri  e  Avv. Gherardo Lombardi

Progettista a terzi non attraverso l’utilizzo dell’istituto, e ssmmiirimanendo ferma la responsabilità del progettista, stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto. che l’attività di consulenza specialistica inerente al, dell’architettura per le quali siano richieste apposite, che l’istituto del subappalto invece risulta previsto. certificazioni o competenze possa essere affidata dal, quesito l’autorità ha precisato che la consulenza, base al quale la responsabilità della progettazione. sensi dell’indicato comma tanto premesso si rileva, cui non attenga alle discipline dell’ingegneria e, normativo ciò discende dal principio generale in. decisionale ossia il progettista come previsto ai, di ausilio alla progettazione di opere pubbliche, che il contraente principale e il subappaltatore. siano responsabili in solido nei confronti della, del contratto di subappalto pertanto si ritiene, continua a non essere contemplata nel quadro. ai sensi dell’art del dlgs ssmmiie prevede, settore energetico e ambientale nel caso in, deve potersi ricondurre ad un unico centro. del subappalto di cui all’art del dlgs, anche ai fini di tale attività.