[A] Sulla nozione di errore materiale. [B] Sulla possibilità o meno di superare le ambiguità dell’offerta prodotta in sede di gara. [C] Sulla possibilità di modificare le giustificazioni richieste in merito alla congruità dell’offerta.
SENTENZA N. ****
1. Per “errore materiale”, infatti, s’intende un errore ostativo, ossia un mero refuso riconoscibile “a colpo d’occhio” dalla lettura del documento d’offerta, che è emendabile laddove la volontà effettiva dell’offerente sia comunque chiaramente desumibile dal testo.
2. In ossequio ai principi di conserv...