Se in virtù del principio dell’assorbimento, che consente all’operatore economico che possiede la categoria generale (OG11) di eseguire anche le opere delle categorie speciali (es. OS28, OS30, OS3), sia ammissibile la “sommatoria” delle “classifiche” relative alle singole categorie specialistiche ricomprese nella “OG11” con la “classifica” relativa alla stessa “OG11” per aggiungere la classifica superiore imposta da un bando.
SENTENZA ****
E’ dirimente, in particolare, l’ultima parte della disposizione (Art. 79, comma 16 del D.P.R. 207 del 2010, NdR) che, mutando passo rispetto alla previgente disciplina contenuta nell’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000 - e proprio al fine di scongiurare il pericolo di duplicazione dei benefici ritraibili (ai fini della qualificazi...