[A] Se in caso di raggruppamento misto ogni sub-raggruppamento debba essere esaminato autonomamente. [B] Se in caso di sub-raggruppamento orizzontale siano ammissibili quote al 50% di ciascuna delle componenti. [C] Se il vizio di costituzione del raggruppamento sia sanabile mediante soccorso istruttorio.
SENTENZA N. ****
1. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, in caso di raggruppamento misto, in assenza di una disposizione speciale derogatoria, ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che, per il sub-raggruppamento orizzontale, trovano applicazione le regole stabilite per tale tipologia d...