Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Giuseppe Gratteri  e  Avv. Gherardo Lombardi


T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 21 gennaio 2022
Autore: Avv. Gherardo Lombardi - Pubblicato il 26 gennaio 2022

[A] Sulle conseguenze determinate dalla mancata sottoscrizione dell’offerta e [B] sul difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del progettista.

SENTENZA N. ****

1. Il difetto di sottoscrizione rileva quale carenza di un elemento essenziale dell’offerta, poiché, secondo l’opinione prevalente, la firma serve innanzitutto a documentare la legittima provenienza di un documento ed a riferirne con certezza il contenuto ad un determinato soggetto, in modo da poter escludere che la genuin...

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Dell’aggiudicazione e della successiva realizzazione degli interventi, la valenza di vincolare l’offerente all’assunzione dell’impegno, nella contrattualistica pubblica la sottoscrizione assume altresì. negoziale ed alle conseguenti responsabilità   con riferimento, progettista incaricato dell’offerta tecnica non rappresenta un, inutile formalismo ma al contrario un’imprescindibile garanzia. soluzioni tecniche proposte ritenute determinanti ai fini, essendo conseguentemente del tutto legittime le predette, quale carenza di un elemento essenziale dell’offerta. poiché secondo l’opinione prevalente la firma serve, innanzitutto a documentare la legittima provenienza di, alla figura del progettista la giurisprudenza ha. sentenza n il difetto di sottoscrizione rileva, dello stesso possa essere messa in discussione, a tutela della serietà e sostenibilità delle. affermato che la sottoscrizione da parte del, il contenuto ad un determinato soggetto in, modo da poter escludere che la genuinità. un documento ed a riferirne con certezza, clausole della lex specialis.