[A] Se per integrare l’art. 80, comma 5, lett. c-bis), D. Lgs. n. 50/2016 le informazioni omesse debbano essere tra quelle iscritte nel casellario informatico. [B] Sulle situazioni in cui non è oggetto di obbligo dichiarativo il provvedimento di esclusione in sé considerato. [C] Se il precedente professionale debba essere dichiarato anche se non inserito nel casellario informatico. [D] Se ai fini dell’obbligo dichiarativo rilevi la pendenza del giudizio civile concernente i presupposti e gli effetti della risoluzione contrattuale. [E] Se sussista il divieto di partecipazione per le società partecipate dalla stazione appaltante.
SENTENZA N. ****
1. E’ noto il dibattito giurisprudenziale sull’interpretazione da dare alla disposizione dell’art. 80, comma 5, lett. c), oggi c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016, laddove prevede quale causa di esclusione l’avere “fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni su...