[A] Se rientrino nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a. le controversie attinenti ad atti che si collocano tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto. [B] Se la mancata stipulazione del contratto imputabile all’aggiudicatario rientri nell’ambito della responsabilità precontrattuale. [C] Se sia applicabile l’art. 2932 c.c. in matria di contratti pubblici e sul danno risarcibile in caso di mancata stipula del contratto per colpa dell’aggiudicatario.
SENTENZA N. ****
1. Vanno reputate controversie “relative a procedure di affidamento” ad evidenza pubblica ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 (primo inciso), cod. proc. amm. perciò riservate alla giurisdizione esclusiva, quelle che attengono ad atti che, pur collocandosi dopo l’aggiudicazione, riguardano comunque la procedura di affida...