Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Giuseppe Gratteri  e  Avv. Gherardo Lombardi


T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 28 ottobre 2021
Autore: Avv. Gherardo Lombardi - Pubblicato il 4 novembre 2021

[A] Sull’esercizio della facoltà di ripensamento prima e dopo l’aggiudicazione definitiva. [B] Sulla necessità di raffronto tra interesse pubblico e quello privato nel caso di ripensamento da parte dell’Amministrazione una volta che sia intervenuta la proposta di aggiudicazione.

SENTENZA N. ****

1. Come è noto, la procedura di gara si conclude solo con l’aggiudicazione definitiva, dopo la quale resta ancora integra, in capo alla stazione appaltante, la facoltà di manifestare il proprio ripensamento (secondo le forme proprie dell’autotutela). Anteriormente a tale momento l’amministrazione è libera di intervenir...

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Essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario dal, tale momento l’amministrazione è libera di intervenire, l’interesse pubblico e quello privato sacrificato non. di manifestare il proprio ripensamento anteriormente a, volontà di segno opposto a quello precedentemente, manifestato senza dovere sottostare a dette forme. di gara si conclude solo con l’aggiudicazione, definitiva dopo la quale resta ancora integra, momento che la proposta di aggiudicazione non. in capo alla stazione appaltante la facoltà, sugli atti di gara con manifestazioni di, è l’atto conclusivo del procedimento. sentenza n come è noto la procedura,   né è richiesto un raffronto tra.