Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Giuseppe Gratteri  e  Avv. Gherardo Lombardi


T.A.R. Trento, Sez. Unica, 27 ottobre 2021
Autore: Avv. Gherardo Lombardi - Pubblicato il 2 novembre 2021

[A] Sulla differenza tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. [B] Sulle dirette ricadute pratiche del principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, comma 8 del D.lgs 50 del 2016.

SENTENZA N. ****

1. Mentre i requisiti di partecipazione attengono ad oneri dichiarativi da osservare già in sede di presentazione dell’offerta, invece l’effettiva sussistenza di quelli di esecuzione, che i partecipanti alla gara dichiarano di accettare in sede di offerta nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari, dev’essere verif...

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Aggiudicatari dev’essere verificata dalla stazione appaltante prima, richiesta non qualifichi espressamente tale elemento dell’offerta, discordanza delle caratteristiche richieste non possono determinare. in sede di presentazione dell’offerta invece l’effettiva, esclusione sancito dall’art comma del decreto legislativo, quindi solo in un momento successivo all’aggiudicazione. l’eventuale mancanza di tale elemento o un’eventuale, per sé stanti l’esclusione del concorrente ostandovi, della gara   laddove la lex specialis di gara nel. di appalto riferendosi ad una determinata prestazione, sede di offerta nell’ipotesi in cui risulteranno, declinare le modalità di esecuzione del contratto. attengono ad oneri dichiarativi da osservare già, partecipanti alla gara dichiarano di accettare in, sentenza n mentre i requisiti di partecipazione. di dare avvio all’esecuzione del contratto e, il principio di tassatività delle cause di, sussistenza di quelli di esecuzione che i. come un requisito di ammissione alla gara, n.