[A] Sul criterio di accertamento che giustifica l’adozione dell’interdittiva antimafia. [B] Sugli indicatori della prossimità mafiosa.
SENTENZA N. ****
1. Ai fini probatori e causali, in materia preventiva antimafia si privilegia un criterio di accertamento del nesso eziologico basato sul canone della probabilità relativa — appunto del più probabile che non — e non su quello di carattere, specifico del settore penale, della certezza assoluta secondo il criterio del “fa...