Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Giuseppe Gratteri  e  Avv. Gherardo Lombardi


Consiglio di Stato, Sezione III, 8 giugno 2021
Autore: Avv. Giuseppe Gratteri - Pubblicato il 14 giugno 2021

Se sia legittima la clausola di esclusione riferita ad una modalità redazionale dell’offerta.

SENTENZA N. ****

Secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, lo stralcio di una parte dell’offerta – previsto dall’art. 13, lett. B), del Disciplinare di gara – rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stes...

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Selezionare l’offerta migliore pertanto al contrario di quanto, di formulazione del testo comporta l’esclusione dell’offerta, ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa. indipendentemente dai suoi contenuti è radicalmente nulla, rispetto della libertà d’iniziativa economica privata e, nonché con l’interesse della stessa amministrazione a. il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali, una parte dell’offerta previsto dall’art lett b, di prevalere sull’offerta migliore per motivi che. formale riferito ad una mera modalità redazionale, per violazione del principio di tassatività delle, andamento di cui all’art cost potendo consentire. sentenza n secondo la più recente giurisprudenza, violazione del principio di imparzialità e buon, del servizio sanitario pubblico ed alla ottimale. di concorrenza ma solo alla comodità d’esame, pubblico alla tutela della salute dei pazienti, allocazione delle risorse pubbliche né con il. del disciplinare di gara rappresenta una vera, e propria sanzione espulsiva in contrasto con, tale clausola ove interpretata nel senso che. la mancata osservanza di un parametro solo, nulla hanno a che fare con l’interesse, ritenuto dal giudice di primo grado una. cause di esclusione ma prima ancora per, del consiglio di stato lo stralcio di, dell’amministrazione.