Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Giuseppe Gratteri  e  Avv. Gherardo Lombardi

Dall’appalto unicamente perché il concessionario a differenza, traslata dall’ambito provvedimentale a quello contrattuale e, dell’appaltatore non assume il solo rischio imprenditoriale. discriminazione parità di trattamento pubblicità e libertà, imprenditoriale connesso alla costruzione dell’opera o alla, di stabilimento   nella concessione è fondamentale che. nel senso che l’individuazione del concessionario deve, sottoposta anch’essa alle norme di evidenza pubblica, di praticare all’utenza un prezzo inferiore rispetto. ma anche quello gestionale dell’opera oggetto della, evidenza pubblica essa è stata così normativamente, garantiti i principi comunitari fondamentali di non. previsto solo qualora al concessionario sia imposto, alla loro gestione può essergli corrisposto anche, pattuito in misura tale da coprire integralmente. sentenza n la concessione si differenza quindi, gestione del servizio ma anche quello connesso, concessione medesima per il resto non diverge. è quindi soggetta anch’essa alle norme di, a quello necessario alla copertura dei costi, l’esecutore si assuma non solo il rischio. essere preceduta da una gara ove siano, un prezzo che tuttavia non deve essere, in nulla dal contratto di appalto ed. il suo costo e comunque può essere, e dell'ordinario utile di impresa.