[A] Se sia ammissibile il sindacato delle stazioni appaltanti sulle certificazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e dall’Agenzia delle Entrate. [B] Se l’omessa impugnazione dell’avviso bonario comporti l’esclusione dalla gara per la definitività della violazione in materia tributaria. [C] Se rilevi la regolarizzazione postuma del debito tributario successivamente alla partecipazione alla gara.
SENTENZA N. ****
1. In tema di requisito di regolarità contributiva, la giurisprudenza ha chiarito che non è ammissibile il sindacato delle stazioni appaltanti sulle certificazioni rilasciate dagli istituti previdenziali (e, per analogia, ciò può postularsi anche con riguardo all’Agenzia delle Entrate). Infatti, anche ad ammettere la cogn...